Canone in bolletta

Canone RAI

Canone RAI in bolletta: modalità di pagamento, tempistiche e risposte alle domande più frequenti.

Canone RAI in bolletta

Dal luglio 2016 rateizzato nella bolletta della luce

A partire da luglio 2016 il Canone di abbonamento alla televisione per uso privato, chiamato anche “Canone RAI”, è rateizzato nella bolletta della luce. Il pagamento è dovuto da ciascun cliente intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione di residenza.

Se sei intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza e possiedi una TV, o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone RAI ti verrà rateizzato direttamente nella bolletta della luce.

Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno, secondo la definizione contenuta nella nota del 20 aprile 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico.

Quando si paga

Rateizzazione in 10 mensilità

10

rate mensili

Gen

prima rata

Ott

ultima rata

In ogni bolletta l’addebito relativo al canone sarà evidenziato con la voce “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato”, con l’indicazione dei mesi cui si riferiscono le rate esposte. Nella bolletta contenente il primo addebito del Canone RAI sarà inserita la seguente informativa:

“I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica sono utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone di abbonamento e del relativo addebito contestuale alla bolletta, che, in caso di cliente domestico residente, avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.”

Canone RAI: FAQ e informazioni utili

Devono pagare il canone tutte le persone che abbiano uno o più apparecchi televisivi, indipendentemente dall’utilizzo, secondo l’art. 1 del R.D.L. del 21/02/1938 n. 246.

Se sei intestatario di un’utenza di energia elettrica nell’abitazione in cui hai la residenza e possiedi una TV, o un apparecchio in grado di ricevere trasmissioni televisive, il canone RAI ti verrà rateizzato direttamente nella bolletta della luce.

I dati personali raccolti per la fornitura dell’energia elettrica saranno utilizzati, in base alla tipologia di cliente domestico residente, anche ai fini dell’individuazione dell’intestatario del canone e del relativo addebito in bolletta, che, in caso di cliente domestico residente con potenza impegnata fino a 3 kW (Tariffa Domestica Residente), avverrà senza ulteriori verifiche sulla residenza.

Nell’ipotesi in cui sia dovuto il rimborso degli importi versati a titolo di canone, dopo la voce “Canone di abbonamento alla televisione per uso privato”, qualora presente, ovvero dopo il totale risultante dalla bolletta, sarà evidenziata la voce “Rimborso canone di abbonamento alla televisione per uso privato” con l’indicazione dell’anno di riferimento del rimborso.

Occorre presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di non detenzione degli apparecchi TV ai fini dell’esenzione dal pagamento del Canone TV in bolletta. Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere presentato tramite:

  • Applicazione web sul sito dell’Agenzia delle Entrate, con le credenziali Fisconline o Entratel; in alternativa tramite intermediari abilitati (CAF e professionisti);
  • Servizio postale, insieme a un valido documento di riconoscimento, in plico raccomandato senza busta all’indirizzo: Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino;
  • Posta elettronica certificata, firmata digitalmente, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

Per maggiori informazioni e dettagli è possibile consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate e della RAI.

La presunzione si applica solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per azioni di recupero relative a eventuali periodi precedenti. Sono naturalmente fatte salve le azioni già intraprese dall’Agenzia delle Entrate sulla base della normativa in vigore anteriormente alla Legge di stabilità 2016.

La detenzione di un apparecchio televisivo fuori dall’ambito familiare comporta l’obbligo di stipulare un canone speciale. Pertanto, in tutti i casi in cui l’apparecchio sia installato in locali che ne permettano la visione anche ai propri clienti è dovuto non il canone ordinario, ma quello speciale. In questo caso, considerato che opera la presunzione di detenzione introdotta dalla legge di stabilità 2016 e che il contribuente già paga il canone speciale, lo stesso può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione.

Per conoscere le categorie esenti dal pagamento del canone, consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate, nella pagina “Canone TV – Casi particolari di esonero”.
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