Informativa relativa alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie.
Con la Delibera 209/2016/R/eel, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha adottato il Testo Integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori, c.d. Testo Integrato Conciliazione (TICO).
La domanda di conciliazione può essere presentata dal Cliente direttamente o mediante un delegato, solo dopo aver inviato un reclamo all'Operatore o Gestore.
Infatti, laddove la risposta al reclamo inviato sia ritenuta insoddisfacente dal Cliente o siano decorsi 40 giorni dall'invio, sarà possibile esperire gratuitamente il tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, gestito dall'Acquirente Unico.
Non è invece possibile presentare domanda di conciliazione quando:
L'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell'articolo 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo.
Il verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti a conclusione della procedura conciliativa, costituisce titolo esecutivo.
In alternativa alla procedura dinanzi al Servizio Conciliazione dell'Autorità, è possibile esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso le Camere di commercio aderenti. Il Cliente domestico può altresì rivolgersi ad organismi ADR iscritti nell'Elenco ufficiale.
Elenco Organismi ADRLe modalità ed i termini di accesso completi al servizio sono consultabili direttamente sul portale istituzionale dell'Autorità.
Vai al sito ARERA