Vuoi cambiare gestore? Vuoi passare da un venditore all’altro? Per il passaggio effettivo al nuovo venditore occorrono normalmente da uno a due mesi.

I cambi venditore (switching) vengono eseguiti di norma il primo giorno di ogni mese; se il nuovo venditore (venditore entrante) attiva la procedura di switching entro il giorno 10 di un dato mese, il cambio decorrerà dal primo giorno del mese successivo, altrimenti slitterà di un mese.

Ad esempio:
per ottenere il cambio venditore l’1 febbraio, il venditore entrante deve attivare la procedura di switching entro il 10 gennaio; se questo termine viene superato, lo switching slitterà all’1 marzo.

Per i clienti domestici, se il nuovo contratto non è stipulato presso gli uffici o uno sportello del venditore entrante, questi deve attivare la procedura di switching solo dopo che siano trascorsi, se applicabili, i 14 giorni previsti per l’esercizio del diritto di ripensamento, a meno che il cliente non richieda di dare corso alla stessa prima della scadenza di tale termine.

La data prevista per il passaggio deve essere indicata nel contratto di fornitura concluso con il nuovo venditore.
Riferimenti:

  1. Atto 426/2020/R/com Allegato A (Codice di condotta commerciale), articolo 12
  2. Atto 487/2015/R/eel Allegato A, articolo 7
  3. Atto 77/2018/R/com Allegato A, articolo 7

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fonte: Arera

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