Letture e consumi


Bisogna ricordare anzitutto che mentre la bolletta è emessa dal venditore, l’attività di lettura dei contatori è svolta dal distributore, che invia i dati al venditore.
In fattura possono essere pertanto presenti dati di consumi effettivi rilevati dal distributore al momento della lettura del contatore, dati effettivi comunicati dal cliente tramite autolettura e dati di consumo stimati. I consumi effettivi devono essere corretti, qualora il contatore non sia provvisto di correttore dei volumi di gas, tramite l’applicazione del coefficiente “C”. I consumi sono fatturati nella bolletta per il periodo di competenza. E’ in ogni caso previsto il divieto di fatturare consumi per periodi successivi alla data di emissione della fatturazione.

Ogni quanto tempo bisogna inviare la boleltta periodica?

Le bollette periodiche sono emesse con frequenza:

  • mensile per i punti di riconsegna in cui è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per qualsiasi livello di consumo;
  • per i punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero:
    • quadrimestrale per i clienti con consumo inferiore a 500 Smc/anno;
    • bimestrale per i clienti con consumo tra 500 e 1500 Smc/anno;
    • bimestrale per i clienti con consumo tra 1500 e 5000 Smc/anno;
    • mensile per i clienti con consumo uguale o superiore a 5000 Smc/anno.

Se si ha un contratto nel mercato libero il venditore può aumentare la frequenza della fatturazione dei propri clienti.

Cosa si intende per bolletta di chiusura?

Per bolletta di chiusura si intende la bolletta emessa a seguito di cessazione della fornitura e contenente la restituzione del deposito cauzionale eventualmente corrisposto dal cliente al venditore. La cessazione della fornitura può avvenire per: cambio venditore (switching), disattivazione del punto, voltura.

Quanto costa pagare in ritardo una bolletta?

Se un cliente con contratto a condizioni regolate dall’Autorità (servizio di tutela), paga la bolletta dopo la scadenza indicata, il venditore può chiedergli gli interessi di mora, per i giorni di ritardo, a un tasso pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato del 3,5%.
Se, per esempio, il tasso di riferimento è al 2%, il tasso di mora che può essere applicato ai clienti morosi sarà del 5,5% annuo. Il venditore può richiedere anche il pagamento delle sole spese postali per l’invio del sollecito.

Se il cliente è un buon pagatore (cioè ha pagato le bollette entro la scadenza nell’ultimo biennio), per i primi 10 giorni di ritardo deve pagare solo il tasso di interesse legale.
Al cliente che paga in ritardo possono essere richieste anche le spese postali per l’eventuale sollecito di pagamento.
Tutto questo se le bollette gli sono state inviate al recapito da lui indicato.
Se un cliente con un contratto nel mercato libero paga dopo la scadenza indicata sulla bolletta stessa, il venditore può chiedere solo gli interessi di mora e le spese eventualmente previsti dal contratto.

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